DALLA
CONVENZIONE DI GINEVRA AI PROGETTI INTERNAZIONALI
STORIA DELLA DIFESA DEI BAMBINI
TAPPE FONDAMENTALI DEI DIRITTI DEL BAMBINO
1949 Adozione delle Convenzioni di Ginevra:
consistono in una serie di trattati sottoscritti per la maggior parte a
Ginevra, in Svizzera; esse costituiscono, nel loro complesso, un corpo
giuridico di diritto internazionale, noto anche sotto i nomi di Diritto di Ginevra, Diritto delle Vittime di Guerra e Diritto Internazionale Umanitario.
Tra il 1864 ed oggi furono scritte numerose
Convenzioni di diritto Internazionale Umanitario. I principali strumenti del
diritto umanitario sono le quattro convenzioni di Ginevra del 1949 e i due
protocolli aggiuntivi del 1977. Tali convenzioni sono state sottoscritte da
quasi tutti i paesi, ed è forte anche la tendenza ad un’adesione universale ai
due protocolli.
La prima e la seconda convenzione di
Ginevra riguardano la protezione dei feriti e dei malati nelle forze armate di
terra, dell’aeronautica e della Marina. La terza convenzione contiene le norme
relative alla tutela dei prigionieri di guerra. Infine, la quarta convenzione
riguarda la protezione delle persone civili in tempo di guerra del
Le quattro convenzioni di Ginevra
contengono un articolo comune, l’articolo 3, che riguarda i conflitti armati a
carattere non internazionale, che si verificano nel territorio di uno degli
stati contraenti. Tale articolo contiene un insieme di divieti inderogabili, in
qualsiasi luogo e in qualsiasi circostanza. Esso vieta:
·
La
violenza contro la vita e le persone;
·
La
cattura di ostaggi;
·
L’oltraggio
alla dignità personale e in particolare i trattamenti umilianti e degradanti;
·
L’emissione
di sentenze di condanna e le esecuzioni effettuate senza regolare processo.
Le gravi violazioni delle convenzioni di
Ginevra rientrano nei crimini di cui si occuperà
1989 Convenzione
ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. bandisce l’arruolamento nei conflitti armati
e l’uso di bambini minori di anni 15 e impone che gli Stati assicurino forme di
riabilitazione sociali e psicologiche dei bambini vittime della guerra. Ha lo
scopo di stabilire universalmente i diritti inlaienabili
del bambino/bambina che garantiscano la sua
sopravvivenza, il suo sviluppo, la sua tutela e la sua partecipazione alla vita
sociale. Tutti i diritti, civili, politici, economici, sociali e culturali sono
considerati interdipendenti e indivisibili. I temi affrontati dalla Convenzione
sono l’istruzione, la salute, l’alimentazione, il riposo e lo svago, la
previdenza sociale e la responsabilità dei genitori. I governi che aderiscono
alla convenzione sono obbligati a tutelare il bambino contro lo sfruttamento
economico e il lavoro pericoloso o che comunque impedisca
la sua formazione. La convenzione è stata ratificata da 191 stati (fonte: www.it.wikipedia.org).
1996 Pubblicazione del Rapporto “ L’impatto dei conflitti armati sui bambini”, a cura di Graça Machel,
esperta indipendente ed ex Ministro dell’Istruzione del Monzambico.
1997
Nomina di Olara Otunu a
primo Rappresentante Speciale del
Segretario Generale per i bambini e i conflitti armati.
Dal
1997 Adozione, il 30 Aprile, dei “Principi
di Città del Capo” da parte dell’UNICEF e delle principali ONG
(Organizzazioni Non Governative).
1998 Istituzione della Coalizione
internazionale “Stop all’uso dei bambini soldato”. Ne sono membri
fondatori Amnesty International,
Terre des Hommes, Human Rights Watch,
Save the Children, il Jesuit Refugees
Service e il Quaker United Nations Office. La
coalizione agisce anche a livello nazionale, attraverso omonimi raggruppamenti
di ONG.
Dal 1999, il Consiglio di Sicurezza delle
Nazioni Unite è particolarmente attento al destino dei bambini soldato
coinvolti nei conflitti armati.
Il Consiglio ha adottato sei
risoluzioni concernenti i bambini vittime della guerra e in particolare
i bambini soldato:
Risoluzioni
1261 e 1314, adottate nel 1999 e 2000, richiamano le parti in conflitto
al rispetto delle norme di diritto internazionale relative alla protezione dei
bambini coinvolti nei conflitti armati.
Risoluzione
1379, adottata nel 2001, richiede
che il Segretario Generale delle Nazioni Unite inserisca
sulla black list gli Stati che utilizzano bambini soldato.
Risoluzioni
1460 e 1539, adottate nel 2003 e 2004, affermano la necessità di
includere i bambini nei programmi di disarmo, riabilitazione e reinserimento.
Risoluzione
1612, adottata il
1999 Adozione della Convenzione n. 182
dell’ILO (Organizzazione Internazionale del Lavoro), che definisce
l’impiego militare dei minori come una delle “peggiori forme di lavoro e
sfruttamento minorile”. Dal gennaio del 2007
2002
Entrata in vigore del Protocollo
opzionale sul coinvolgimento dei minori nei conflitti armati alla
Convenzione sui diritti dell’infanzia, che eleva da
Incoraggiati dal considerevole
sostegno ottenuto dalla Convenzione relativa ai diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza.
Ribadendo che i diritti di bambine e
bambini e di ragazze e ragazzi devono essere specialmente protetti e lanciando
un appello affinché la situazione dei bambini sia costantemente migliorata,
affinché essi possano crescere ed essere educati in condizioni di pace e di
sicurezza.
Condannando il fatto che i diritti
di bambine e bambini e di ragazze e ragazzi siano bersagli viventi in
situazioni di conflitti armati, in particolare dove i bambini sono numerosi,come le scuole e gli ospedali.
Protocollo opzionale sul coinvolgimento dei minori
nei conflitti armati
Articolo 1
Gli Stati parti adottano ogni misura possibile in pratica, per
vigilare che i membri delle
loro forze armate di età inferiore a
18 anni non partecipano direttamente alle ostilità.
Articolo 2
Gli Stati parti vigilano affinché le persone di età inferiore
a 18
anni non siano oggetto
di un arruolamento obbligatorio nelle loro
forze armate.
Articolo 3
1. Gli Stati parti rilevano in anni l'età minima per
l'arruolamento
volontario nelle loro forze armate nazionali,
rispetto a quello stabilità
al paragrafo 3 dell'articolo 38 della
Convenzione relativa ai diritti del fanciullo, in considerazione
dei principi iscritti
in detto articolo e riconoscendo che, in
virtù della Convenzione,
coloro che non hanno compiuto 18 anni
hanno diritto a una
protezione speciale.
2. Ciascuno Stato parte deposita, al momento della ratifica del
presente Protocollo o
dell'adesione a questo strumento una
dichiarazione vincolante,
indicante l'età minima a decorrere dalla
quale è autorizzato
l'arruolamento volontario nelle sue forze
armate nazionali e
descrive le garanzie che ha previsto per
vigilare affinché
l'arruolamento non sia contratto forzosamente o
sotto costrizione.
3. Gli Stati parti che autorizzano l'arruolamento volontario nelle
loro forze armate
nazionali prima di 18 anni instaurano garanzie
che assicurano almeno
quanto segue:
a) che tale arruolamento sia effettivamente volontario;
b) che tale arruolamento abbia luogo con il consenso illuminato
dei genitori o dei
tutori legali dell'interessato;
c) che gli arruolati siano esaurientemente informati dei doveri
inerenti al servizio
militare e nazionale;
d) che essi forniscano una prova affidabile della loro età prima
di essere ammessi a
detto servizio.
4. Ogni Stato parte può, in qualsiasi momento, rafforzare la sua
dichiarazione mediante una
notifica a tal fine indirizzata al
Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite
che ne
informa tutti gli altri
Stati parti. Questa notifica ha effetto
alla data in cui è
ricevuta dal Segretario generale.
di cui al paragrafo 1
del presente articolo non si applica agli
istituti scolastici posti
sotto l'amministrazione o il controllo
delle forze armate degli
Stati parte, in conformità agli articoli
28 e 29 della Convenzione relativa ai diritti del fanciullo.
Articolo 4
1. I gruppi armati, distinti dalle forze armate di uno Stato,
non
dovrebbero in alcuna
circostanza arruolare né utilizzare nelle
ostilità effettivi aventi
un'età inferiore a 18 anni.
2. Gli Stati parti prendono tutte le misure possibili in pratica
per impedire
l'arruolamento e l'utilizzazione di queste persone,
in particolare
provvedimenti a carattere giuridico per vietare e
sanzionare penalmente tali
prassi.
effetto sullo statuto
giuridico di qualsiasi parte a un conflitto
armato.
Articolo 5
Nessuna norma del presente Protocollo può essere interpretata
nel
senso di impedire
l'applicazione di disposizioni della
legislazione di uno Stato parte,
di strumenti internazionali e del
diritto internazionale
umanitario, più favorevoli alla
realizzazione dei diritti del
fanciullo.
Articolo 6
1. Ciascuno Stato parte adotta tutte le misure - di natura
giuridica, amministrativa e
di altra natura - richieste per
assicurare l'applicazione e
l'effettiva osservanza delle norme del
presente Protocollo nei
limiti della sua competenza.
2. Gli Stati parti s'impegnano a far ampiamente conoscere i
principi e le norme del
presente Protocollo agli adulti come pure
ai fanciulli, grazie a
mezzi appropriati.
3. Gli Stati parti adottano ogni misura praticamente possibile
affinché coloro i quali
dipendono dalla loro competenza e sono
arruolati o utilizzati nelle
ostilità, in violazione del presente
Protocollo, siano smobilitati o in
qualsiasi altro modo liberati
dagli obblighi militari.
Se del caso, gli Stati parti concedono a
tali soggetti tutta
l'assistenza appropriata in vista del loro
riadattamento fisico e
psicologico e del loro reinserimento
sociale.
Articolo 7
1. Gli Stati parti cooperano all'applicazione del presente
Protocollo, in particolare in vista di prevenire qualsiasi
attività contraria a
quest'ultimo, e di riadattare e di reinserire
a livello sociale le
persone che sono vittime di atti contrari al
presente Protocollo, ivi
compreso mediante la cooperazione tecnica
e l'assistenza
finanziaria. Tale assistenza e tale cooperazione
avverranno in consultazione
con gli Stati parti interessati e con
le organizzazioni
internazionali competenti.
2. Gli Stati parti che sono in grado di farlo, forniscono tale
assistenza per mezzo di
programmi multilaterali, bilaterali o di
altra natura già in corso
di realizzazione, o, se del caso,
nell'ambito di un fondo
di contributi volontari costituito in
conformità alle regole
stabilite dall'Assemblea generale.
Articolo 8
1. Ciascuno Stato parte presenta, entro due anni a decorrere
dall'entrata in vigore
del presente Protocollo, per quel che lo
concerne, un rapporto al
Comitato dei diritti del fanciullo
contenente informazioni
dettagliate sui provvedimenti che ha
adottato per dare effetto
alle disposizioni del presente
Protocollo, in particolare quelle relative alla
partecipazione e
all'arruolamento.
2. Dopo la presentazione del rapporto dettagliato, ciascuno Stato
parte include nei
rapporti che presenta al Comitato dei diritti
del fanciullo, in
conformità all'articolo 44 della Convenzione,
ogni informazione
integrativa relativa all'applicazione del
presente Protocollo. Gli
altri Stati parti al Protocollo
presentano un rapporto ogni
cinque anni.
3. Il Comitato dei diritti del fanciullo può chiedere agli Stati
parti informazioni
integrative sull'applicazione del presente
Protocollo.
Articolo 9
1. Il presente Protocollo è aperto alla firma di ogni Stato
che è
parte alla Convenzione o
che l'ha firmata.
2. Il presente Protocollo è sottoposto a ratifica, ed è aperto
all'adesione di ogni
Stato. Gli strumenti di ratifica o di
adesione saranno depositati
presso il Segretario generale
dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite.
3. Il Segretario generale, nella sua qualità di depositario della
Convenzione e del Protocollo, informa tutti gli Stati parti della
Convenzione e tutti gli Stati che hanno firmato la
Convenzione,
riguardo al deposito di
ciascuna dichiarazione, ai sensi
dell'articolo 13.
Articolo 10
1. Il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la data
di deposito del decimo
strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ciascuno degli Stati che ratificherà il presente Protocollo
o vi aderirà dopo la
sua entrata in vigore, il Protocollo entrerà
in vigore un mese dopo
la data in cui questo Stato avrà depositato
il proprio suo
strumento di ratifica o di adesione.
Articolo 11
1. Ogni Stato parte può, in qualsiasi momento, denunciare il
presente Protocollo mediante
una notifica scritta indirizzata al
Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, il
quale ne informa le altre
parti alla Convenzione e tutti gli Stati
che l'hanno firmata. La
denuncia ha effetto un anno dopo la data
in cui la notifica è
stata ricevuta dal Segretario generale
dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite. Tuttavia, se alla
scadenza di tale termine di
un anno, lo Stato parte autore della
denuncia è impegnato in un
conflitto armato, quest'ultima non avrà
effetto prima della fine di
questo conflitto.
2. Tale denuncia non libera lo Stato parte
dai suoi obblighi ai
sensi del presente
Protocollo in ragione di qualsiasi atto
compiuto prima della data in
cui la denuncia ha effetto, né
pregiudica in alcun modo il
prosieguo dell'esame di qualsiasi
questione di cui il Comitato
fosse stato investito prima della
data di entrata in
vigore della denuncia.
Articolo 12
1. Ogni Stato parte può presentare una proposta di
emendamento e
depositarne il testo presso il
Segretario generale
dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite. Quest'ultimo comunica la
proposta di emendamento agli
Stati parti, con richiesta di fargli
sapere se sono favorevoli
alla convocazione di una conferenza di
Stati parti per esaminare tale proposta di emendamento e metterla
ai voti. Se entro i
quattro mesi successivi alla data di tale
comunicazione, almeno un terzo
degli Stati parti si pronuncia a
favore della convocazione
di detta conferenza, il Segretario
generale convoca la
conferenza sotto l'egida dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite. Ogni
emendamento adottato a maggioranza degli
Stati parti presenti e votanti alla conferenza, è sottoposto
all'Assemblea generale
per approvazione.
2. Ogni emendamento adottato in conformità alle disposizioni del
paragrafo 1 del presente
articolo entra in vigore quando è stato
approvato dall'Assemblea
generale delle Nazioni Unite e accettato
dalla maggioranza di due
terzi degli Stati parti.
3. Quando un emendamento entra in vigore, esso ha valenza
obbligatoria per gli Stati parti
che lo hanno accettato, mentre
gli altri Stati parti
rimangono vincolati dalle norme del presente
Protocollo e da ogni precedente emendamento da essi accettato.
Articolo 13
1. Il presente Protocollo, i cui testi in arabo, in cinese, in
francese, in inglese, in
russo e in spagnolo fanno ugualmente
fede, sarà depositato
presso gli archivi dell'Organizzazione delle
Nazioni unite.
2. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite
trasmetterà una copia certificata
conforme del presente Protocollo
a tutti gli Stati
parte alla Convenzione e a tutti gli Stati che
hanno firmato la
Convenzione.
2002 La Corte penale Internazionale (CPI) definisce nel suo Statuto crimine di guerra l’arruolamento o il
coinvolgimento coatto in conflitti armati di minori al di sotto degli anni 15.
Anche la violenza sessuale sui minori durante un conflitto viene qualificata
crimine di guerra.
La prima sessione dell’Assemblea degli
Stati parti della CPI ha avuto luogo nel settembre 2002 e ha istituito un Fondo di solidarietà per le vittime.