DALLA CONVENZIONE DI GINEVRA AI PROGETTI INTERNAZIONALI

STORIA DELLA DIFESA DEI BAMBINI

 

TAPPE FONDAMENTALI DEI DIRITTI DEL BAMBINO

1949 Adozione delle Convenzioni di Ginevra: consistono in una serie di trattati sottoscritti per la maggior parte a Ginevra, in Svizzera; esse costituiscono, nel loro complesso, un corpo giuridico di diritto internazionale, noto anche sotto i nomi di Diritto di Ginevra, Diritto delle Vittime di Guerra e Diritto Internazionale Umanitario.

Tra il 1864 ed oggi furono scritte numerose Convenzioni di diritto Internazionale Umanitario. I principali strumenti del diritto umanitario sono le quattro convenzioni di Ginevra del 1949 e i due protocolli aggiuntivi del 1977. Tali convenzioni sono state sottoscritte da quasi tutti i paesi, ed è forte anche la tendenza ad un’adesione universale ai due protocolli.

La prima e la seconda convenzione di Ginevra riguardano la protezione dei feriti e dei malati nelle forze armate di terra, dell’aeronautica e della Marina. La terza convenzione contiene le norme relative alla tutela dei prigionieri di guerra. Infine, la quarta convenzione riguarda la protezione delle persone civili in tempo di guerra del 12 agosto 1949 diversi articoli della quale hanno rilevanza diretta per le donne, perché tesi a prevenire comportamenti che spesso vengono usati come armi di guerra, quali lo stupro e le violenze sessuali.

Le quattro convenzioni di Ginevra contengono un articolo comune, l’articolo 3, che riguarda i conflitti armati a carattere non internazionale, che si verificano nel territorio di uno degli stati contraenti. Tale articolo contiene un insieme di divieti inderogabili, in qualsiasi luogo e in qualsiasi circostanza. Esso vieta:

·         La violenza contro la vita e le persone;

·         La cattura di ostaggi;

·         L’oltraggio alla dignità personale e in particolare i trattamenti umilianti e degradanti;

·         L’emissione di sentenze di condanna e le esecuzioni effettuate senza regolare processo.

Le gravi violazioni delle convenzioni di Ginevra rientrano nei crimini di cui si occuperà la Corte Penale Internazionale, unitamente ai crimini di genocidio, ai crimini contro l’umanità e a tutti i crimini di guerra, siano essi trattati o meno dalle convenzioni di Ginevra.

1989 Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. bandisce l’arruolamento nei conflitti armati e l’uso di bambini minori di anni 15 e impone che gli Stati assicurino forme di riabilitazione sociali e psicologiche dei bambini vittime della guerra. Ha lo scopo di stabilire universalmente i diritti inlaienabili del bambino/bambina che garantiscano la sua sopravvivenza, il suo sviluppo, la sua tutela e la sua partecipazione alla vita sociale. Tutti i diritti, civili, politici, economici, sociali e culturali sono considerati interdipendenti e indivisibili. I temi affrontati dalla Convenzione sono l’istruzione, la salute, l’alimentazione, il riposo e lo svago, la previdenza sociale e la responsabilità dei genitori. I governi che aderiscono alla convenzione sono obbligati a tutelare il bambino contro lo sfruttamento economico e il lavoro pericoloso o che comunque impedisca la sua formazione. La convenzione è stata ratificata da 191 stati (fonte: www.it.wikipedia.org).

1996 Pubblicazione del Rapporto “ L’impatto dei conflitti armati sui bambini”, a cura di Graça Machel, esperta indipendente ed ex Ministro dell’Istruzione del Monzambico.

1997 Nomina di Olara Otunu a primo Rappresentante Speciale del Segretario Generale per i bambini e i conflitti armati.

Dal 7 febbraio 2006 il ruolo è ricoperto da Radhika Coomaraswamy, avvocato e ex presidente dalla commissione sui diritti umani dello Sri Lanka.

1997 Adozione, il 30 Aprile, dei “Principi di Città del Capo” da parte dell’UNICEF e delle principali ONG (Organizzazioni Non Governative).

1998 Istituzione della Coalizione internazionale “Stop all’uso dei bambini soldato”. Ne sono membri fondatori Amnesty International, Terre des Hommes, Human Rights Watch, Save the Children, il Jesuit Refugees Service e il Quaker United Nations Office. La coalizione agisce anche a livello nazionale, attraverso omonimi raggruppamenti di ONG.

Dal 1999, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite è particolarmente attento al destino dei bambini soldato coinvolti nei conflitti armati.

Il Consiglio ha adottato sei risoluzioni concernenti i bambini vittime della guerra e in particolare i bambini soldato:

Risoluzioni 1261 e 1314, adottate nel 1999 e 2000, richiamano le parti in conflitto al rispetto delle norme di diritto internazionale relative alla protezione dei bambini coinvolti nei conflitti armati.

Risoluzione 1379, adottata nel 2001, richiede che il Segretario Generale delle Nazioni Unite inserisca sulla black list gli Stati che utilizzano bambini soldato.

Risoluzioni 1460 e 1539, adottate nel 2003 e 2004, affermano la necessità di includere i bambini nei programmi di disarmo, riabilitazione e reinserimento.

Risoluzione 1612, adottata il 22 aprile 2005, su proposta della Francia e del Benin, crea un meccanismo di monitoraggio e di informazioni sulle sei tipologie di violazioni di diritti dell’infanzia e un Gruppo di Lavoro del Consiglio di Sicurezza incaricato di seguire, in particolare formulando raccomandazioni e misure da adottare.

1999 Adozione della Convenzione n. 182 dell’ILO (Organizzazione Internazionale del Lavoro), che definisce l’impiego militare dei minori come una delle “peggiori forme di lavoro e sfruttamento minorile”. Dal gennaio del 2007 la Convenzione n. 182 è stata ratificata da 163 Stati.

2002 Entrata in vigore del Protocollo opzionale sul coinvolgimento dei minori nei conflitti armati alla Convenzione sui diritti dell’infanzia, che eleva da 15 a 18 anni l’età minima per il reclutamento nelle forze armate. Dal gennaio 2007 il Protocollo opzionale è stato ratificato da 110 Stati:

Incoraggiati dal considerevole sostegno ottenuto dalla Convenzione relativa ai diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

Ribadendo che i diritti di bambine e bambini e di ragazze e ragazzi devono essere specialmente protetti e lanciando un appello affinché la situazione dei bambini sia costantemente migliorata, affinché essi possano crescere ed essere educati in condizioni di pace e di sicurezza.

Condannando il fatto che i diritti di bambine e bambini e di ragazze e ragazzi siano bersagli viventi in situazioni di conflitti armati, in particolare dove i bambini sono numerosi,come le scuole e gli ospedali.

 

Protocollo opzionale sul coinvolgimento dei minori nei conflitti armati

Articolo 1

Gli Stati parti adottano ogni misura possibile in pratica, per

vigilare che i membri delle loro forze armate di età inferiore a

18 anni non partecipano direttamente alle ostilità.

Articolo 2

Gli Stati parti vigilano affinché le persone di età inferiore a 18

anni non siano oggetto di un arruolamento obbligatorio nelle loro

forze armate.

Articolo 3

1. Gli Stati parti rilevano in anni l'età minima per

l'arruolamento volontario nelle loro forze armate nazionali,

rispetto a quello stabilità al paragrafo 3 dell'articolo 38 della

Convenzione relativa ai diritti del fanciullo, in considerazione

dei principi iscritti in detto articolo e riconoscendo che, in

virtù della Convenzione, coloro che non hanno compiuto 18 anni

hanno diritto a una protezione speciale.

2. Ciascuno Stato parte deposita, al momento della ratifica del

presente Protocollo o dell'adesione a questo strumento una

dichiarazione vincolante, indicante l'età minima a decorrere dalla

quale è autorizzato l'arruolamento volontario nelle sue forze

armate nazionali e descrive le garanzie che ha previsto per

vigilare affinché l'arruolamento non sia contratto forzosamente o

sotto costrizione.

3. Gli Stati parti che autorizzano l'arruolamento volontario nelle

loro forze armate nazionali prima di 18 anni instaurano garanzie

che assicurano almeno quanto segue:

a) che tale arruolamento sia effettivamente volontario;

b) che tale arruolamento abbia luogo con il consenso illuminato

dei genitori o dei tutori legali dell'interessato;

c) che gli arruolati siano esaurientemente informati dei doveri

inerenti al servizio militare e nazionale;

d) che essi forniscano una prova affidabile della loro età prima

di essere ammessi a detto servizio.

4. Ogni Stato parte può, in qualsiasi momento, rafforzare la sua

dichiarazione mediante una notifica a tal fine indirizzata al

Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che ne

informa tutti gli altri Stati parti. Questa notifica ha effetto

alla data in cui è ricevuta dal Segretario generale.

5. L'obbligo di rilevare l'età minima dell'arruolamento volontario

di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica agli

istituti scolastici posti sotto l'amministrazione o il controllo

delle forze armate degli Stati parte, in conformità agli articoli

28 e 29 della Convenzione relativa ai diritti del fanciullo.

Articolo 4

1. I gruppi armati, distinti dalle forze armate di uno Stato, non

dovrebbero in alcuna circostanza arruolare né utilizzare nelle

ostilità effettivi aventi un'età inferiore a 18 anni.

2. Gli Stati parti prendono tutte le misure possibili in pratica

per impedire l'arruolamento e l'utilizzazione di queste persone,

in particolare provvedimenti a carattere giuridico per vietare e

sanzionare penalmente tali prassi.

3. L'applicazione del presente articolo del Protocollo non ha

effetto sullo statuto giuridico di qualsiasi parte a un conflitto

armato.

Articolo 5

Nessuna norma del presente Protocollo può essere interpretata nel

senso di impedire l'applicazione di disposizioni della

legislazione di uno Stato parte, di strumenti internazionali e del

diritto internazionale umanitario, più favorevoli alla

realizzazione dei diritti del fanciullo.

Articolo 6

1. Ciascuno Stato parte adotta tutte le misure - di natura

giuridica, amministrativa e di altra natura - richieste per

assicurare l'applicazione e l'effettiva osservanza delle norme del

presente Protocollo nei limiti della sua competenza.

2. Gli Stati parti s'impegnano a far ampiamente conoscere i

principi e le norme del presente Protocollo agli adulti come pure

ai fanciulli, grazie a mezzi appropriati.

3. Gli Stati parti adottano ogni misura praticamente possibile

affinché coloro i quali dipendono dalla loro competenza e sono

arruolati o utilizzati nelle ostilità, in violazione del presente

Protocollo, siano smobilitati o in qualsiasi altro modo liberati

dagli obblighi militari. Se del caso, gli Stati parti concedono a

tali soggetti tutta l'assistenza appropriata in vista del loro

riadattamento fisico e psicologico e del loro reinserimento

sociale.

Articolo 7

1. Gli Stati parti cooperano all'applicazione del presente

Protocollo, in particolare in vista di prevenire qualsiasi

attività contraria a quest'ultimo, e di riadattare e di reinserire

a livello sociale le persone che sono vittime di atti contrari al

presente Protocollo, ivi compreso mediante la cooperazione tecnica

e l'assistenza finanziaria. Tale assistenza e tale cooperazione

avverranno in consultazione con gli Stati parti interessati e con

le organizzazioni internazionali competenti.

2. Gli Stati parti che sono in grado di farlo, forniscono tale

assistenza per mezzo di programmi multilaterali, bilaterali o di

altra natura già in corso di realizzazione, o, se del caso,

nell'ambito di un fondo di contributi volontari costituito in

conformità alle regole stabilite dall'Assemblea generale.

Articolo 8

1. Ciascuno Stato parte presenta, entro due anni a decorrere

dall'entrata in vigore del presente Protocollo, per quel che lo

concerne, un rapporto al Comitato dei diritti del fanciullo

contenente informazioni dettagliate sui provvedimenti che ha

adottato per dare effetto alle disposizioni del presente

Protocollo, in particolare quelle relative alla partecipazione e

all'arruolamento.

2. Dopo la presentazione del rapporto dettagliato, ciascuno Stato

parte include nei rapporti che presenta al Comitato dei diritti

del fanciullo, in conformità all'articolo 44 della Convenzione,

ogni informazione integrativa relativa all'applicazione del

presente Protocollo. Gli altri Stati parti al Protocollo

presentano un rapporto ogni cinque anni.

3. Il Comitato dei diritti del fanciullo può chiedere agli Stati

parti informazioni integrative sull'applicazione del presente

Protocollo.

Articolo 9

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma di ogni Stato che è

parte alla Convenzione o che l'ha firmata.

2. Il presente Protocollo è sottoposto a ratifica, ed è aperto

all'adesione di ogni Stato. Gli strumenti di ratifica o di

adesione saranno depositati presso il Segretario generale

dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

3. Il Segretario generale, nella sua qualità di depositario della

Convenzione e del Protocollo, informa tutti gli Stati parti della

Convenzione e tutti gli Stati che hanno firmato la Convenzione,

riguardo al deposito di ciascuna dichiarazione, ai sensi

dell'articolo 13.

Articolo 10

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la data

di deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione.

2. Per ciascuno degli Stati che ratificherà il presente Protocollo

o vi aderirà dopo la sua entrata in vigore, il Protocollo entrerà

in vigore un mese dopo la data in cui questo Stato avrà depositato

il proprio suo strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 11

1. Ogni Stato parte può, in qualsiasi momento, denunciare il

presente Protocollo mediante una notifica scritta indirizzata al

Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, il

quale ne informa le altre parti alla Convenzione e tutti gli Stati

che l'hanno firmata. La denuncia ha effetto un anno dopo la data

in cui la notifica è stata ricevuta dal Segretario generale

dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Tuttavia, se alla

scadenza di tale termine di un anno, lo Stato parte autore della

denuncia è impegnato in un conflitto armato, quest'ultima non avrà

effetto prima della fine di questo conflitto.

2. Tale denuncia non libera lo Stato parte dai suoi obblighi ai

sensi del presente Protocollo in ragione di qualsiasi atto

compiuto prima della data in cui la denuncia ha effetto, né

pregiudica in alcun modo il prosieguo dell'esame di qualsiasi

questione di cui il Comitato fosse stato investito prima della

data di entrata in vigore della denuncia.

Articolo 12

1. Ogni Stato parte può presentare una proposta di emendamento e

depositarne il testo presso il Segretario generale

dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Quest'ultimo comunica la

proposta di emendamento agli Stati parti, con richiesta di fargli

sapere se sono favorevoli alla convocazione di una conferenza di

Stati parti per esaminare tale proposta di emendamento e metterla

ai voti. Se entro i quattro mesi successivi alla data di tale

comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti si pronuncia a

favore della convocazione di detta conferenza, il Segretario

generale convoca la conferenza sotto l'egida dell'Organizzazione

delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato a maggioranza degli

Stati parti presenti e votanti alla conferenza, è sottoposto

all'Assemblea generale per approvazione.

2. Ogni emendamento adottato in conformità alle disposizioni del

paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore quando è stato

approvato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e accettato

dalla maggioranza di due terzi degli Stati parti.

3. Quando un emendamento entra in vigore, esso ha valenza

obbligatoria per gli Stati parti che lo hanno accettato, mentre

gli altri Stati parti rimangono vincolati dalle norme del presente

Protocollo e da ogni precedente emendamento da essi accettato.

Articolo 13

1. Il presente Protocollo, i cui testi in arabo, in cinese, in

francese, in inglese, in russo e in spagnolo fanno ugualmente

fede, sarà depositato presso gli archivi dell'Organizzazione delle

Nazioni unite.

2. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite

trasmetterà una copia certificata conforme del presente Protocollo

a tutti gli Stati parte alla Convenzione e a tutti gli Stati che

hanno firmato la Convenzione.

2002 La Corte penale Internazionale (CPI) definisce nel suo Statuto crimine di guerra l’arruolamento o il coinvolgimento coatto in conflitti armati di minori al di sotto degli anni 15. Anche la violenza sessuale sui minori durante un conflitto viene qualificata crimine di guerra.

La prima sessione dell’Assemblea degli Stati parti della CPI ha avuto luogo nel settembre 2002 e ha istituito un Fondo di solidarietà per le vittime.